All’interno di questa sezione sono pubblicate tutte le notizie e gli aggiornamenti relativi ai diversi adempimenti connessi al contenimento della diffusione del contagio dal Virus COVID-19.
La pagina è costantemente aggiornata in relazione agli ultimi provvedimenti emessi dalle autorità competente.
FONTE UFFICIALE: Ufficio dello Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Per conoscere le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo è possibile consultare le F.A.Q. del sito
Riportiamo qui per comodità di lettura le misure riguardanti il mondo dello sport.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (d’ora in poi DPCM) produce i suoi effetti dalla data del 10 marzo al 3 aprile 2020. Dalla data di efficacia delle suddette disposizioni cessano di produrre effetti gli articoli 2 e 3 del DPCM dell’8 marzo 2020 se incompatibili con quanto previsto dall’articolo 1 del citato DPCM del 9 marzo 2020.
Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
La pagina verrà tenuta aggiornata in presenza di nuove misure o di modifiche alle disposizioni esistenti.
1. Le misure hanno validità su tutto il territorio nazionale
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina sia nei luoghi pubblici che in quelli privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi organizzati in luoghi pubblici o privati (es: grandi eventi, scuole di ballo ecc.), anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. In questi luoghi è sospesa ogni attività.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
2. Monitoraggio delle misure
Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.
Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Al riguardo si segnala che in data 8 marzo 2020 il Ministro dell’Interno, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
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