Il Presidente Federale delibera che dal 1° al 31 agosto di ogni anno, fino a revoca, opera la sospensione dei termini relativa ai procedimenti di giustizia sportiva, e dunque la proposizione di ricorsi/istanze, la presentazione e il deposito di documenti e memorie, la proposizione dell’appello, e altresì i termini per i procedimenti di competenza della Procura Federale ivi inclusi quelli per le indagini preliminari.
Quanto sopra in riferimento alla disciplina di cui agli artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941 e, più specificatamente, alla legge 742/1969, così come recentemente modificate dal decreto legge 132/2014, che trova applicazione anche in ambito di giustizia sportiva, in assenza di esplicita previsione statutaria.