Consiglio federale del 22 aprile 2018: art 7 comma 3 lettera e) Statuto Federale

Considerato che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto Federale fine istituzionale specifico della FITA è “lo sviluppo, la propaganda, l’organizzazione e la disciplina dello sport del Taekwondo” e ritenuto opportuno promuovere la crescita delle Società Sportive che praticano attività sportiva sul territorio nazionale il Consiglio  Federale riunitosi in data 22 aprile 2018 ha dato la seguente interpretazione autentica dell’art. 7 comma 3 lettera e) dello Statuto Federale: 

Solo per le Società Sportive che richiedono la prima affiliazione il requisito del numero minimo di 20 atleti tesserati dovrà essere raggiunto entro la fine dell’anno di tesseramento; le stesse potranno quindi partecipare a tutte le  attività sportive stabilite dai programmi federali in attesa del raggiungimento del suddetto requisito.